Iperammortamento 2026
L’iperammortamento rappresenta un’opportunità concreta per le imprese che pianificano investimenti in digitalizzazione, automazione e sostenibilità. Una misura che mira a stimolare la competitività delle aziende italiane nel contesto europeo e globale, incentivando l’adozione di tecnologie innovative e sostenibili.
BENEFICIARI
Tutte le imprese di qualsiasi settore e dimensione che intendono effettuare (ai sensi del art. 109 comma 1 e 2 del TUIR) investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Quindi investimenti anche avviati (beni ordinati) nel 2025, ma conclusi solo a partire dal 1° gennaio 2026.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (sono stati integrati i beni già presenti negli allegati A e B della legge 232/2016 – Legge di Bilancio 2017).
Novità: Anche non di origine europea (UE).
b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di origine europea (UE) con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% oppure al 24% e iscritti al registro ENEA. La norma impone specifici massimali di spesa differenziati per tipologia di bene e per scaglione di potenza.
Chiarimento: Non saranno ammessi i sistemi di stoccaggio / accumulo di energia (BES) se non collegati a (nuovi e prenotati) sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile (FER).
AGEVOLAZIONE
Il costo di acquisto dei beni agevolabili, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura:
- del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e
- del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Conferma: Il rispetto delle rispettive soglie di investimento è annuale.
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee (tranne credito di imposta 4.0.), ma la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
ADEMPIMENTI
E’ richiesta specifica perizia tecnica predisposta da figura qualificata (perito industriale, ingegnere o ESCO) che verifichi e attesti i necessari requisiti 4.0. dei beni di cui alla lettera a), i requisiti e il rispetto dei massimali previsti per i beni di cui alla lettera b) e l’effettiva interconnessione. Novità: ciò vale anche per i beni sotto i 300.000 euro di costo – NOVITA’ Eliminato il possibile ricorso all’auto-certificazione.
Saranno richieste quattro comunicazioni al GSE:
- preventiva di “prenotazione” / “ex ante”;
- di conferma entro 60 gg dall’avvenuta conferma di prenotazione di aver pagato almeno il 20% dell’investimento previsto / prenotato o stipula del contratto di leasing (sia per i beni di cui lettera A e sia quelli di cui lettera B);
- di completamento dell’investimento ai sensi dell’art. 109 comma 1 e 2 del TUIR entro il 15 novembre 2028 (l’investimento deve essere comunque concluso entro il 30 settembre 2028)
- Novità – di monitoraggio entro fine (di ogni) anno.
Certificazione Contabile, rilasciata da revisore legale, per attestare l’effettivo sostenimento delle spese.